Indigenous Peoples |
La Carta delle Nazioni Unite sui Diritti dei Popoli Indigeni |
01 Giugno 2011 |
Il Permanent Forum on Indigenous Issues Il Forum Permanente dell'ONU sulle questioni dei Popoli indigeni (UNPFII) è la conclusione di decenni di lavoro che mirava a promuovere la visibilità delle richieste autoctone in seno alla comunità internazionale. Nel 1924, il Capo Cayuga Deskaheh andò a Ginevra con lo scopo di rivolgersi alla Lega delle Nazioni affinché la voce dei popoli autoctoni potesse essere ascoltata. Un concetto dei diritti dei Popoli indigeni prese forma nel 1957 e fu introdotto nel primo strumento legale internazionale relativo alla protezione dei popoli autoctoni, la Convenzione 107 ILO/OIT relativa alla Protezione ed all'integrazione delle popolazioni autoctone tribali e semi tribali nei paesi indipendenti. Questa Convenzione fu rielaborata nel 1989 con la Convenzione n°169 dei popoli autoctoni e tribali. Il primo studio fu realizzato negli anni ‘70 dallo Special Rapporteur dell'ONU, José Martínèz Cobo, che successivamente, agli inizi degli anni ’80, diede un risalto internazionale alla situazione dei popoli autoctoni nel mondo e lanciò un grido di aiuto alle Nazioni Unite affinché prendessero una posizione in loro favore. A seguito di questa azione, nel 1982 si attivò il Working Group on Indigenous Peoples, con l’incarico di sviluppare misure internazionali sui diritti dei Popoli Nativi. Il risultato fu un Progetto di Dichiarazione dei Diritti delle Popolazioni Indigene che rappresentò un passo decisivo verso l’adozione da parte dell’ONU della Carta dei Diritti, avvenuta nel 2007. Il 1993 fu proclamato dall’ONU “L’anno internazionale dei popoli indigeni del mondo", e per la prima volta si parlò di creare un Forum permanente che potesse trattare i problemi e gli interessi delle popolazioni indigene. Quasi 10 anni più tardi, nel 2002, questo sogno fu realizzato con la sessione inaugurale del Permanent Forum on Indigenous Issues, iniziando così una nuova era nella quale i rappresentanti delle Nazioni indigene prendono parte all’assemblea dell’ONU ad un livello di parità insieme ai rappresentanti dei governi, e possono parlare nel loro nome delle loro Nazioni in quanto membri a pieno titolo delle Nazioni Unite. La Dichiarazione sui Diritti dei Popoli Indigeni La Dichiarazione sui Diritti dei Popoli Indigeni adottata dall'assemblea Generale dell'ONU il 13 settembre 2007 a New York rappresenta un riconoscimento molto importante per i Popoli Naturali e per la protezione dei loro diritti sociali e spirituali. La Dichiarazione è stata adottata con la maggioranza nell'Assemblea Generale, con 143 paesi che hanno votato a favore, 4 voti contro (Australia, Canada, Nuova Zelanda e Stati Uniti), e 11 astenuti (Azerbaigian, Bangladesh, Bhutan, Burundi, Colombia, Georgia, Kenya, Nigeria, Federazione russa, Samoa, Ucraina).
La Ecospirituality Foundation ha partecipato attivamente al dibattito sulla stesura della Dichiarazione, soprattutto per quanto riguarda il tema della difesa delle tradizioni e dei luoghi sacri. Tra i diritti approvati della Dichiarazione citiamo: "I popoli indigeni hanno il diritto di praticare e di rivitalizzare i propri costumi e tradizioni culturali. Hanno il diritto di conservare, proteggere e sviluppare le manifestazioni passate, presenti e future della loro cultura, in particolare i siti archeologici e storici, l'artigianato, i riti, le tecniche, le arti, lo spettacolo e la letteratura. I popoli autoctoni hanno il diritto di manifestare, praticare, promuovere ed insegnare le loro tradizioni, costumi e riti religiosi e spirituali; il diritto di conservare e di proteggere i loro siti religiosi e culturali e di averne accesso privato; il diritto di utilizzare i loro oggetti rituali e di poterne disporre; il diritto al rimpatrio dei resti umani dei loro antenati. I popoli autoctoni hanno il diritto di ravvivare, di utilizzare, di sviluppare e di trasmettere la loro storia, la loro lingua, le loro tradizioni orali alle generazioni future, così come la loro filosofia, il loro sistema di scrittura e la loro letteratura, e di scegliere e di conservare i loro propri nomi per le comunità, i luoghi e le persone." DICHIARAZIONE DEI DIRITTI DEI POPOLI INDIGENI Approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 12 Settembre 2007
L’Assemblea Generale Guidata dai propositi e dai principi della Carta delle Nazioni Unite e dalla buona fede nel rispetto degli obblighi assunti dagli Stati in conformità alla Carta, Affermando che i popoli indigeni sono pari a tutti gli altri popoli e riconoscendo parimenti il diritto di tutti i popoli a essere diversi, a considerarsi diversi e a essere rispettati in quanto tali, Affermando anche che tutti i popoli contribuiscono alla diversità e alla ricchezza delle civiltà e delle culture, che costituiscono il comune patrimonio dell’umanità, Affermando inoltre che tutte le dottrine, le politiche e le pratiche che invocano o propugnano la superiorità di popoli o individui sulla base della nazionalità o delle differenze razziali, religiose, etniche o culturali sono razziste, scientificamente false, prive di valore giuridico, moralmente condannabili e socialmente ingiuste, Riaffermando che i popoli indigeni, nell’esercizio dei propri diritti, devono essere al riparo da qualsiasi forma di discriminazione, Consapevole del fatto che i popoli indigeni hanno patito delle ingiustizie storiche derivanti, fra le altre cose, dalla colonizzazione e dalla spoliazione delle loro terre, territori e risorse, cosa che ha loro impedito di esercitare, in particolare, il proprio diritto allo sviluppo in accordo con i propri bisogni e interessi, Riconoscendo l’urgente necessità di rispettare e promuovere i diritti intrinseci dei popoli indigeni che derivano dalle loro strutture politiche, economiche e sociali e dalle loro culture, dalle loro tradizioni spirituali, storie e filosofie, e in modo particolare i loro diritti alle proprie terre, territori e risorse, Riconoscendo inoltre l’urgente necessità di rispettare e promuovere i diritti dei popoli indigeni affermati nei trattati, negli accordi e nelle altre intese con gli Stati, Felicitandosi del fatto che i popoli indigeni si organizzano per migliorare la loro condizione politica, economica, sociale e culturale e per mettere fine a ogni forma di discriminazione e oppressione ovunque essa abbia luogo,
Convinta che, grazie al controllo da parte dei popoli indigeni sugli avvenimenti che riguardano loro stessi e le loro terre, territori e risorse, essi saranno in grado di mantenere e rafforzare le loro istituzioni, culture e tradizioni e di promuovere il proprio sviluppo in accordo con le loro aspirazioni e bisogni, Riconoscendo che il rispetto dei saperi, delle culture e delle pratiche tradizionali indigene contribuisce allo sviluppo equo e sostenibile e alla corretta gestione dell’ambiente, Sottolineando il contributo della smilitarizzazione delle terre e dei territori dei popoli indigeni alla pace, al progresso e allo sviluppo economici e sociali, e alla comprensione e alle relazioni amichevoli tra le nazioni e i popoli del mondo, Riconoscendo in particolare il diritto delle famiglie e delle comunità indigene a serbare la responsabilità condivisa per l’educazione, la formazione, l’istruzione e il benessere dei loro figli, in conformità con i diritti del bambino, Considerando che i diritti affermati nei trattati, negli accordi e nelle altre intese tra gli Stati e i popoli indigeni sono, in alcuni casi, materia di pertinenza, interesse, responsabilità e carattere internazionale, Considerando anche che i trattati, gli accordi e le altre intese, come anche le relazioni che rappresentano, costituiscono le basi per il rafforzamento dell’associazione tra i popoli indigeni e gli Stati, Riconoscendo che la Carta delle Nazioni Unite, il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali1 e il Patto internazionale sui diritti civili e politici, come anche la Dichiarazione e il programma d’azione di Vienna, affermano l’importanza fondamentale del diritto di tutti i popoli all’autodeterminazione, in virtù del quale essi decidono liberamente il proprio statuto politico e perseguono liberamente il proprio sviluppo economico, sociale e culturale, Tenendo presente che nulla di quanto è contenuto in questa Dichiarazione potrà essere usato per negare a un popolo, quale che sia, il suo diritto all’autodeterminazione, esercitato in conformità al diritto internazionale, Convinta che il riconoscimento dei diritti dei popoli indigeni nella presente Dichiarazione favorirà delle relazioni armoniose e di cooperazione tra gli Stati e i popoli indigeni, basate su principi di giustizia, democrazia, rispetto per i diritti umani, non discriminazione e buona fede,
Incoraggiando gli Stati a rispettare e a ottemperare realmente a tutti i loro obblighi nei confronti dei popoli indigeni secondo gli strumenti internazionali, in particolare gli obblighi relativi ai diritti umani, in accordo e in cooperazione con i popoli interessati, Rimarcando che le Nazioni Unite hanno un ruolo importante e costante da svolgere nella promozione e nella protezione dei diritti dei popoli indigeni, Ritenendo che questa Dichiarazione sia un ulteriore importante passo avanti per il riconoscimento, la promozione e la protezione dei diritti e delle libertà dei popoli indigeni e nello sviluppo delle attività pertinenti del sistema delle Nazioni Unite in questo ambito, Riconoscendo e riaffermando che alle persone indigene spettano senza alcuna discriminazione tutti i diritti umani riconosciuti dalla legislazione internazionale e che i popoli indigeni posseggono dei diritti collettivi che sono indispensabili alla loro esistenza, al loro benessere e al loro sviluppo integrale come popoli, Riconoscendo inoltre che la situazione dei popoli indigeni varia da regione a regione e da paese a paese e che si deve tener conto dell’importanza delle particolarità nazionali e regionali come anche del rispettivo retroterra storico e culturale, Proclama solennemente la Dichiarazione delle Nazioni Unite sui Diritti dei Popoli Indigeni, il cui testo segue qui sotto, come un ideale da perseguire in uno spirito di collaborazione e mutuo rispetto: Articolo 1 I popoli indigeni, sia come collettività sia come persone, hanno diritto al pieno godimento di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali così come sono riconosciuti nella Carta delle Nazioni Unite, nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’uomo3 e nella legislazione internazionale sui diritti umani. Articolo 2 I popoli e gli individui indigeni sono liberi ed eguali a tutti gli altri popoli e individui e hanno diritto a non essere in alcun modo discriminati nell’esercizio dei loro diritti, in particolare per quanto riguarda la loro origine o identità indigene. Articolo 3 I popoli indigeni hanno diritto all’autodeterminazione. In virtù di tale diritto essi determinano liberamente il proprio statuto politico e perseguono liberamente il loro sviluppo economico, sociale e culturale. Articolo 4 I popoli indigeni, nell’esercizio del loro diritto all’autodeterminazione, hanno diritto all’autonomia o all’autogoverno nelle questioni riguardanti i loro affari interni e locali, come anche a disporre dei modi e dei mezzi per finanziare le loro funzioni autonome. Articolo 5 I popoli indigeni hanno diritto a mantenere e rafforzare le loro particolari istituzioni politiche, giuridiche, economiche, sociali e culturali, pur mantenendo il loro diritto a partecipare pienamente, se scelgono di farlo, alla vita politica, economica, sociale e culturale dello Stato. Articolo 6 Ogni persona indigena ha diritto ad una nazionalità.
Articolo 7 1. Le persone indigene hanno diritto alla vita, all’integrità fisica e mentale, alla libertà e alla sicurezza personale. 2. I popoli indigeni hanno il diritto collettivo a vivere in libertà, pace e sicurezza come popoli distinti e non devono essere soggetti ad alcun atto di genocidio o qualsiasi altro atto di violenza, ivi compreso il trasferimento forzato di bambini dal gruppo di appartenenza ad altro gruppo. Articolo 8 1. I popoli e gli individui indigeni hanno diritto a non essere sottoposti all’assimilazione forzata o alla distruzione della loro cultura. 2. Gli Stati devono provvedere efficaci misure di prevenzione e compensazione per: a) Qualunque atto che abbia lo scopo o l’effetto di privarli della loro integrità come popoli distinti, oppure dei loro valori culturali o delle loro identità etniche; b) Qualunque atto che abbia lo scopo o l’effetto di espropriarli delle proprie terre, territori e risorse; c) Qualunque forma di trasferimento forzato della popolazione che abbia lo scopo o l’effetto di violare o minare quale che sia dei loro diritti; d) Qualunque forma di assimilazione o integrazione forzata; e) Qualunque forma di propaganda volta a promuovere o istigare la discriminazione razziale o etnica nei loro confronti. Articolo 9 I popoli e gli individui indigeni hanno diritto ad appartenere ad una comunità o nazione indigena, in conformità con le tradizioni e i costumi della comunità o nazione in questione. Dall’esercizio di questo diritto non deve derivare alcuna discriminazione di alcun tipo. Articolo 10 I popoli indigeni non possono essere spostati con la forza dalle loro terre o territori. Nessuna forma di delocalizzazione potrà avere luogo senza il libero, previo e informato consenso dei popoli indigeni in questione e solo dopo un accordo su di una giusta ed equa compensazione e, dove possibile, con l’opzione del ritorno. Articolo 11 1. I popoli indigeni hanno diritto a seguire e rivitalizzare i loro costumi e tradizioni culturali. Ciò comprende il diritto a mantenere, proteggere e sviluppare le manifestazioni passate, presenti e future della loro cultura, quali i siti archeologici e storici, i manufatti, i disegni e i modelli, le cerimonie, le tecnologie, le arti visive e dello spettacolo e la letteratura. 2. Gli Stati dovranno provvedere a un risarcimento per mezzo di meccanismi efficaci – che possono implicarne la restituzione – messi a punto di concerto con i popoli indigeni, per quanto riguarda i beni culturali, intellettuali, religiosi e spirituali che siano stati loro sottratti senza il loro libero, previo e informato consenso oppure in violazione delle loro leggi, tradizioni e costumi. Articolo 12 1. I popoli indigeni hanno diritto a manifestare, praticare, promuovere e insegnare le loro tradizioni spirituali e religiose, i loro costumi e le loro cerimonie; hanno diritto a preservare e proteggere i loro siti religiosi e culturali e ad avervi accesso in forma riservata; diritto all’uso e al controllo dei loro oggetti cerimoniali; e diritto al rimpatrio delle loro spoglie. 2. Gli Stati devono cercare di consentire l’accesso e/o il rimpatrio degli oggetti cerimoniali e delle spoglie in loro possesso per mezzo di meccanismi giusti, trasparenti ed efficienti stabiliti di concerto con i popoli indigeni in questione.
Articolo 13 1. I popoli indigeni hanno diritto a rivitalizzare, utilizzare, sviluppare e trasmettere alle future generazioni le loro storie, lingue, tradizioni orali, filosofie, sistemi di scrittura e letterature, e a designare e mantenere i loro nomi tradizionali per le comunità, i luoghi e le persone. 2. Gli Stati adotteranno misure adeguate per assicurare il rispetto di questo diritto e per garantire che i popoli indigeni possano comprendere ed essere compresi nei procedimenti politici, giuridici e amministrativi, provvedendo quando necessario ai servizi di interpretariato o ad altri mezzi adeguati. Articolo 14 1. I popoli indigeni hanno diritto a istituire e controllare i loro propri sistemi e istituzioni educativi impartendo l’istruzione nelle loro lingue, in una maniera consona con i propri metodi culturali d’insegnamento e apprendimento. 2. Le persone indigene, in particolare i bambini, hanno diritto di accedere a tutti i livelli e le forme di istruzione pubblica senza discriminazioni. 3. Gli Stati, di concerto con i popoli indigeni, adotteranno misure adeguate a far sì che le persone indigene, in special modo i bambini, ivi compresi quelli che vivono fuori delle loro comunità, abbiano accesso, quando possibile, all’educazione nella propria cultura, fornita nella propria lingua. Articolo 15 1. I popoli indigeni hanno diritto a che la dignità e la diversità delle loro culture, tradizioni, storie e aspirazioni si rispecchino in modo adeguato nell’educazione e nella pubblica informazione. 2. Gli Stati adotteranno misure adeguate, in consultazione e cooperazione con i popoli indigeni in questione, per combattere il pregiudizio ed eliminare la discriminazione e per promuovere la tolleranza, la comprensione e i buoni rapporti tra i popoli indigeni e tutti gli altri settori della società. Articolo 16 1. I popoli indigeni hanno diritto a istituire i loro propri media nelle proprie lingue e ad avere accesso a tutte le forme di media non-indigeni senza alcuna discriminazione 2. Gli Stati adotteranno misure adeguate a garantire che i media pubblici rispecchino nel modo dovuto la diversità culturale indigena. Gli Stati, senza pregiudicare la garanzia della piena libertà d’espressione, dovranno incoraggiare i media privati a rispecchiare in modo adeguato la diversità culturale indigena. Articolo 17 1. Gli individui e i popoli indigeni hanno diritto a godere pienamente di tutti i diritti stabiliti dal diritto vigente sul lavoro nazionale e internazionale. 2. Gli Stati, in consultazione e collaborazione con i popoli indigeni, devono prendere misure specifiche atte a proteggere i bambini indigeni dallo sfruttamento economico e da qualsiasi lavoro che possa risultare pericoloso o interferire con l’educazione del bambino, o nuocere alla salute del bambino, o al suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale, tenendo presente la particolare vulnerabilità dei bambini e l’importanza dell’educazione nella loro piena realizzazione. 3. Le persone indigene hanno diritto a non essere soggette ad alcuna condizione discriminatoria di lavoro e, in particolare, di impiego o salario.
Articolo 18 I popoli indigeni hanno diritto a partecipare nei processi decisionali sulle questioni che possono riguardare i loro diritti, attraverso dei rappresentanti scelti tra loro in accordo con le loro proprie procedure, come anche a mantenere e sviluppare le loro proprie istituzioni decisionali indigene. Articolo 19 Gli Stati devono consultarsi e cooperare in buona fede con i popoli indigeni interessati tramite le loro proprie istituzioni rappresentative in modo da ottenere il loro libero, previo e informato consenso prima di adottare e applicare misure legislative o amministrative che li riguardino. Articolo 20 1. I popoli indigeni hanno diritto a mantenere e sviluppare i loro sistemi o istituzioni politici, economici e sociali, a disporre in tutta sicurezza dei propri mezzi di sussistenza e di sviluppo e a dedicarsi liberamente a tutte le loro attività economiche tradizionali e di altro tipo. 2. I popoli indigeni spogliati dei propri mezzi di sussistenza e sviluppo hanno diritto a un indennizzo giusto ed equo. Articolo 21 1. I popoli indigeni hanno diritto, senza discriminazione, al miglioramento delle loro condizioni economiche e sociali, inclusi, fra gli altri, gli ambiti dell’educazione, occupazione, formazione e riqualificazione professionale, alloggio, igiene e assistenza sanitaria e sociale. 2. Gli Stati dovranno prendere misure efficaci e, dove è opportuno, misure speciali per assicurare il continuo miglioramento delle loro condizioni economiche e sociali. Un’attenzione particolare deve essere rivolta ai diritti e ai bisogni particolari di anziani, donne, giovani, bambini e disabili indigeni. Articolo 22 1. Nell’attuazione di questa Dichiarazione si dovrà prestare un’attenzione particolare ai diritti e ai bisogni particolari di anziani, donne, giovani, bambini e disabili indigeni. 2. Gli Stati, di concerto con i popoli indigeni, adotteranno delle misure atte ad assicurare che le donne e i bambini indigeni godano di una piena protezione e di ogni garanzia contro ogni forma di violenza e discriminazione. Articolo 23 I popoli indigeni hanno diritto a determinare ed elaborare le priorità e le strategie al fine di esercitare il proprio diritto allo sviluppo. In particolare, i popoli indigeni hanno diritto a partecipare attivamente all’elaborazione e alla definizione dei programmi relativi a salute, alloggio e altre questioni economiche e sociali che li riguardano e, nella misura del possibile, hanno diritto ad amministrare tali programmi mediante le loro proprie istituzioni. Articolo 24 1. I popoli indigeni hanno diritto alle proprie medicine tradizionali e a mantenere le proprie pratiche di guarigione, compresa la conservazione delle loro piante medicinali, animali e pietre di vitale interesse. Le persone indigene hanno inoltre diritto all’accesso, senza alcuna discriminazione, a tutti i servizi sociali e sanitari. 2. Le persone indigene hanno pari diritto a godere del livello più alto possibile di salute mentale e fisica. Gli Stati compiranno i passi necessari per portare progressivamente questo diritto alla sua piena realizzazione.
Articolo 25 I popoli indigeni hanno diritto a mantenere e rafforzare la loro specifica relazione spirituale con le terre, i territori, le acque, le zone marittime costiere e le altre risorse tradizionalmente di loro proprietà o altrimenti occupati e utilizzati, e a tramandare alle generazioni future le loro responsabilità al riguardo. Articolo 26 1. I popoli indigeni hanno diritto alle terre, territori e risorse che tradizionalmente possedevano o occupavano oppure hanno altrimenti utilizzato o acquisito. 2. I popoli indigeni hanno diritto alla proprietà, uso, sviluppo e controllo delle terre, dei territori e delle risorse che possiedono per motivi di proprietà tradizionale oppure di altre forme tradizionali di occupazione o uso, come anche di quelli che hanno altrimenti acquisito. 3. Gli Stati daranno riconoscimento e protezione legali a queste terre, territori e risorse. Questo riconoscimento sarà dato nel dovuto rispetto dei costumi, delle tradizioni e dei regimi di proprietà terriera dei popoli indigeni in questione. Articolo 27 Gli Stati avvieranno e realizzeranno, di concerto con i popoli indigeni in questione, un processo equo, indipendente, imparziale, aperto e trasparente, che dia il dovuto riconoscimento alle leggi, alle tradizioni, ai costumi e ai regimi di proprietà terriera dei popoli indigeni, allo scopo di riconoscere i diritti dei popoli indigeni riguardanti le loro terre, territori e risorse, ivi compresi quelli che erano tradizionalmente in loro possesso o altrimenti occupati o utilizzati. I popoli indigeni avranno diritto a partecipare a questo processo. Articolo 28 1. I popoli indigeni hanno diritto alla restituzione o, quando questa non sia più possibile, ad un equo risarcimento per le terre, i territori e le risorse che tradizionalmente possedevano, oppure in altra forma occupavano o utilizzavano e che sono stati confiscati, presi, occupati, utilizzati oppure danneggiati senza il loro libero, previo e informato consenso. 2. A meno che non vi sia un diverso accordo stipulato liberamente con i popoli in questione, il risarcimento sarà costituito da terre, territori e risorse di pari qualità, estensione e regime giuridico oppure da un indennizzo pecuniario o da altro tipo di risarcimento adeguato. Articolo 29 1. I popoli indigeni hanno diritto alla conservazione e protezione dell’ambiente e della capacità produttiva delle loro terre o territori e risorse. Gli Stati devono avviare e realizzare programmi di assistenza ai popoli indigeni per assicurare tale conservazione e protezione, senza discriminazioni. 2. Gli Stati devono adottare misure efficaci per assicurare che nessun tipo di stoccaggio o smaltimento di sostanze pericolose abbia luogo sulle terre o territori dei popoli indigeni senza un loro previo, libero e informato consenso. 3. Gli Stati devono anche adottare misure efficaci per assicurare, qualora sia necessario, che vengano debitamente realizzati dei programmi di monitoraggio, prevenzione e recupero della salute dei popoli indigeni, cosi come sono stati concepiti e realizzati dai popoli colpiti da tali sostanze. Articolo 30 1. Sulle terre o territori dei popoli indigeni non potrà avere luogo alcuna azione militare, a meno che sia giustificata da rilevanti motivi di interesse pubblico o nel caso vi sia il consenso o la richiesta da parte dei popoli indigeni in questione. 2. Prima di utilizzare le loro terre o territori per delle azioni militari, gli Stati dovranno avviare reali consultazioni con i popoli indigeni in questione, per mezzo di procedure appropriate e in particolare con le loro istituzioni rappresentative. Articolo 31 1. I popoli indigeni hanno diritto a mantenere, controllare, proteggere e sviluppare il proprio patrimonio culturale, il loro sapere tradizionale e le loro espressioni culturali tradizionali, così come le manifestazioni delle loro scienze, tecnologie e culture, ivi comprese le risorse umane e genetiche, i semi, le medicine, le conoscenze delle proprietà della flora e della fauna, le tradizioni orali, le letterature, i disegni e i modelli, gli sport e i giochi tradizionali e le arti visive e dello spettacolo. Hanno anche diritto a mantenere, controllare, proteggere e sviluppare la loro proprietà intellettuale su tale patrimonio culturale, sul sapere tradizionale e sulle espressioni culturali tradizionali. 2. Di concerto con i popoli indigeni, gli Stati devono adottare misure atte a riconoscere e a proteggere l’esercizio di questi diritti.
Articolo 32 1. I popoli indigeni hanno diritto a definire ed elaborare le priorità e le strategie per lo sviluppo o l’utilizzo delle loro terre o territori e delle altre risorse. 2. Gli Stati dovranno consultarsi e cooperare in buona fede con i popoli indigeni in questione, tramite le loro istituzioni rappresentative, in modo tale da ottenere il loro libero e informato consenso previamente all’approvazione di qualsiasi progetto che influisca sulle loro terre o territori e sulle altre risorse, in modo particolare per quanto concerne la valorizzazione, l’uso o lo sfruttamento delle risorse minerarie, idriche o di altro tipo. 3. Gli Stati dovranno provvedere dei meccanismi efficaci per un giusto ed equo indennizzo per qualunque delle sopraccitate attività, e si dovranno approntare misure adeguate per mitigare un impatto nocivo a livello ambientale, economico, sociale, culturale o spirituale. Articolo 33 1. I popoli indigeni hanno diritto a definire la propria identità o appartenenza in conformità con i propri costumi e tradizioni. Ciò non pregiudica il diritto delle persone indigene ad ottenere la cittadinanza degli Stati in cui vivono. 2. I popoli indigeni hanno diritto a definire le strutture delle loro istituzioni e a selezionarne la composizione in conformità con le proprie procedure. Articolo 34 I popoli indigeni hanno diritto a promuovere, sviluppare e mantenere le loro strutture istituzionali e i loro propri costumi, spiritualità, tradizioni, procedure, pratiche e, laddove esistano, i loro sistemi o costumi giuridici, in conformità con le norme internazionali relative ai diritti umani. Articolo 35 I popoli indigeni hanno diritto a definire le responsabilità individuali all’interno delle loro comunità. Articolo 36 1. I popoli indigeni, in particolare quelli che si trovano divisi da frontiere internazionali, hanno diritto a intrattenere e sviluppare, attraverso tali frontiere, i contatti, le relazioni e la cooperazione – ivi comprese le attività che hanno scopi spirituali, culturali, politici, economici e sociali – con i propri membri così come con altri popoli. 2. Gli Stati, in accordo e cooperazione con i popoli indigeni, dovranno adottare misure atte a facilitare l’esercizio di questo diritto e ad assicurarne l’applicazione. Articolo 37 1. I popoli indigeni hanno diritto al riconoscimento, all’osservanza e all’applicazione dei trattati, degli accordi o delle altre intese stipulati con gli Stati o con i loro successori, e hanno altresì diritto a che gli Stati onorino e rispettino tali trattati, accordi o altre intese. 2. Nulla di quanto contenuto in questa Dichiarazione può essere inteso come idoneo a limitare o negare i diritti dei popoli indigeni che figurano nei trattati, negli accordi o nelle altre intese. Articolo 38 Gli Stati, di concerto e in cooperazione con i popoli indigeni, devono adottare le misure adeguate, ivi comprese quelle legislative, per la realizzazione dei fini di questa Dichiarazione. Articolo 39 I popoli indigeni hanno diritto a ricevere assistenza finanziaria e tecnica, da parte degli Stati e nel quadro della cooperazione internazionale, per il godimento dei diritti contenuti in questa Dichiarazione.
Articolo 40 I popoli indigeni hanno diritto ad avere accesso a procedure giuste ed eque – e a ottenere per loro mezzo rapide decisioni – per la risoluzione dei conflitti e delle controversie con gli Stati o altre parti, come anche a rimedi efficaci per tutte le violazioni dei loro diritti individuali e collettivi. Ogni decisione dovrà dare la debita considerazione ai costumi, tradizioni, regole e sistemi legali dei popoli indigeni in questione e alle norme internazionali relative ai diritti umani. Articolo 41 Gli organi e le istituzioni specializzate del sistema delle Nazioni Unite e delle altre organizzazioni intergovernative devono contribuire alla piena attuazione delle disposizioni contenute in questa Dichiarazione attraverso il ricorso, fra le altre cose, alla cooperazione finanziaria e all’assistenza tecnica. Dovranno essere stabiliti i modi e i mezzi per assicurare la partecipazione dei popoli indigeni nelle questioni che li riguardano. Articolo 42 Le Nazioni Unite, i suoi organi, ivi compreso il Forum Permanente per le Questioni Indigene, le istituzioni specializzate, comprese quelle a livello nazionale, e gli Stati devono promuovere il rispetto e la piena applicazione delle disposizioni contenute in questa Dichiarazione e sorvegliare l’efficacia di questa Dichiarazione. Articolo 43 I diritti riconosciuti nella presente Dichiarazione rappresentano il livello minimo necessario per la sopravvivenza, la dignità e il benessere dei popoli indigeni del mondo. Articolo 44 Tutti i diritti e le libertà riconosciuti in questa Dichiarazione sono egualmente garantiti a tutte le persone indigene, maschi e femmine. Articolo 45 Nulla di quanto contenuto in questa Dichiarazione può essere inteso come tale da ledere o annullare i diritti che i popoli indigeni hanno ora o potranno acquisire in futuro. Articolo 46 1. Nulla di quanto contenuto in questa Dichiarazione può essere inteso come tale da implicare per qualsivoglia Stato, popolo, gruppo o persona il benché minimo diritto a intraprendere una qualsiasi attività o a compiere un qualsiasi atto in contrasto con la Carta delle Nazioni Unite, né può essere inteso come tale da autorizzare o incoraggiare una qualsiasi azione volta a smembrare o intaccare, in parte o in toto, l’integrità territoriale o l’unità politica di Stati sovrani o indipendenti. 2. Nell’esercizio dei diritti enunciati nella presente Dichiarazione, si dovranno rispettare i diritti umani e le libertà fondamentali di tutti. L’esercizio dei diritti stabiliti in questa Dichiarazione deve essere soggetto solo alle limitazioni che sono stabilite dalla legge e conforme agli obblighi internazionali in materia di diritti umani. Qualsiasi limitazione di questo genere dovrà essere non-discriminatoria e strettamente necessaria al solo scopo di garantire il riconoscimento e il rispetto dovuti per i diritti e le libertà degli altri e per corrispondere ai giusti e più vincolanti requisiti di una società democratica. 3. Le disposizioni enunciate in questa Dichiarazione dovranno essere interpretate in conformità con i principi di giustizia, di democrazia, di rispetto dei diritti umani, di eguaglianza, di non discriminazione, di buon governo e di buona fede. |